Capo I
Art. 3
3 / 24Principi generali
In vigore dal 19 nov 2022
1. Le procedure di cui all' sono espletate in coerenza con i principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità, correttezza e non discriminazione e comunque con modalità idonee ad assicurare la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
2. L'affidamento di lavori, servizi e forniture avviene sulla base del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici dell'Agenzia adottati ai sensi dell' del Codice, salvo nei seguenti casi:
a) per sopravvenute e indifferibili esigenze di acquisizione di lavori, beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;
b) quando ricorre la necessità di eliminare, mitigare o prevenire vulnerabilità, eventi di natura cibernetica, ovvero situazioni di rischio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, ovvero delle comunicazioni elettroniche, da cui possa derivare un pregiudizio, per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, anche al fine di assicurarne la resilienza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-09-01;166#art-3