Art. 22 · Disposizioni transitorie
Capo VII

Art. 22

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 19 nov 2022
1. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-09-01;166#art-22