Art. 10 · Capacità economica, tecnico-organizzativa e professionale
Capo III

Art. 10

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Capacità economica, tecnico-organizzativa e professionale

In vigore dal 19 nov 2022
Capacità economica, tecnico-organizzativa e professionale 1. La valutazione della capacità economica è effettuata in relazione agli elementi di natura finanziaria e patrimoniale desumibili dai bilanci, dalle dichiarazioni di affidabilità rese da istituti bancari o intermediari autorizzati e dalle dichiarazioni concernenti il fatturato o le forniture nel settore realizzate nell'ultimo triennio. 2. La valutazione delle capacità tecnico-organizzative e professionali è effettuata in relazione all'organizzazione e all'organico degli operatori economici, alle attrezzature e ai macchinari, alle certificazioni o abilitazioni possedute, alle qualificazioni professionali del personale dipendente e ad ogni altro elemento utile, ivi compreso il ricorso all'avvalimento di imprese ausiliarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-09-01;166#art-10