Art. 4
4 / 16Compiti del Dipartimento per il coordinamento amministrativo
In vigore dal 24 set 2022
Compiti del Dipartimento
per il coordinamento amministrativo
1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo opera in raccordo con il Presidente del Gruppo di coordinamento, con gli uffici di cui all', comma 3, e 4, nonché con le eventuali altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri che assicurano il supporto per gli aspetti di propria competenza in relazione alla specificità della materia o dell'operazione. Il medesimo Dipartimento assicura lo svolgimento delle attività interministeriali, dell'attività istruttoria nonché la raccolta, la custodia e la diffusione delle informazioni per l'esercizio dei poteri speciali e predispone la relazione annuale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, curandone la trasmissione alle Camere.
2. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo svolge, altresì, le funzioni di punto di contatto di cui all' del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti, e supporta il Presidente del Consiglio dei ministri per la cooperazione con le autorità responsabili dei Paesi terzi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, ai sensi dell' del medesimo regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-08-01;133#art-4