Art. 14 · Clausola di invarianza

Art. 14

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Clausola di invarianza

In vigore dal 24 set 2022
1. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-08-01;133#art-14