Capo I
Art. 5
5 / 23Commissione di accreditamento
In vigore dal 30 lug 2022
1. Per le finalità di cui al presente decreto è istituita presso il CVCN una commissione di accreditamento, con compiti consultivi, composta dal presidente designato dall'Agenzia e da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa, in possesso di competenze tecnico-specialistiche nel campo della certificazione di processo e della sicurezza informatica. Il CVCN assicura le attività di segreteria e di supporto per il funzionamento della commissione.
2. La commissione di accreditamento esprime i pareri obbligatori previsti dagli .
3. Per la partecipazione alla commissione di accreditamento non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-05-18;92#art-5