Art. 5 · Commissione di accreditamento
Capo I

Art. 5

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Commissione di accreditamento

In vigore dal 30 lug 2022
1. Per le finalità di cui al presente decreto è istituita presso il CVCN una commissione di accreditamento, con compiti consultivi, composta dal presidente designato dall'Agenzia e da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa, in possesso di competenze tecnico-specialistiche nel campo della certificazione di processo e della sicurezza informatica. Il CVCN assicura le attività di segreteria e di supporto per il funzionamento della commissione. 2. La commissione di accreditamento esprime i pareri obbligatori previsti dagli . 3. Per la partecipazione alla commissione di accreditamento non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.
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