Art. 21 · Raccordi
Capo IV

Art. 21

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Raccordi

In vigore dal 30 lug 2022
1. Il CVCN assicura i raccordi con: a) i CV, per verificare se l'oggetto di fornitura è stato già sottoposto a precedenti valutazioni o se sono in corso valutazioni con l'obiettivo di assicurare il coordinamento delle attività e garantire la massima convergenza e non duplicazione delle valutazioni in presenza di medesime condizioni e livelli di rischio. I CV e il CVCN alimentano e consultano la piattaforma informatica di cui all', comma 1, lettera h), conformemente alle modalità indicate dall' del DPR; b) i LAP, per affidare l'esecuzione dei test di cui all', comma 3, del DPR al LAP o ai LAP, nei casi in cui il CVCN intenda avvalersene ai sensi dell', comma 7, del medesimo DPR. Il CVCN e i LAP si raccordano secondo le modalità di cui all' del DPR; c) i CV e i LAP, per affidare l'esecuzione dei test al LAP o ai LAP nei casi in cui i CV ritengano di non poter svolgere autonomamente i test di cui all', comma 3, del DPR. In tal caso, i CV comunicano l'esigenza al CVCN, fornendo le necessarie informazioni, tra cui quelle relative ai LAP di cui intendono avvalersi. Il CVCN affida, ai sensi dell', comma 4, lettera a), del DPR, l'esecuzione dei test al LAP o ai LAP indicati dai CV e comunica l'avvio dei test al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore. L'esecuzione dei test avviene conformemente all' del DPR. Al termine dei test il LAP o i LAP incaricati trasmettono al CVCN, previa verifica ed eventuale espunzione da parte del CV richiedente in caso di esistenza di dati non divulgabili ai fini della tutela della sicurezza nazionale, il rapporto di prova entro i termini fissati dall', comma 7, del DPR. Il CVCN inserisce la documentazione di sintesi relativa ai rapporti di prova nella piattaforma informatica di cui all', comma 1, lettera h). I CV redigono il rapporto di valutazione conformemente all' del DPR. 2. Il CVCN assicura i raccordi di cui al comma 1 attraverso la piattaforma informatica di cui all', comma 1, lettera h). 3. Il CVCN, con la determinazione tecnica di cui all', comma 1, lettera e), numero 8), disciplina le modalità esecutive delle comunicazioni con i CV ed i termini tecnici ed organizzativi mediante i quali i raccordi trovano effettiva applicazione. Il CVCN con la determinazione tecnica di cui all', comma 1, lettera e), numero 9), disciplina le modalità esecutive delle comunicazioni con i LAP ed i termini tecnici ed organizzativi mediante i quali i raccordi trovano effettiva applicazione. 4. Le determinazioni tecniche di cui all', comma 1, lettera e), sono aggiornati ogni qualvolta l'evoluzione delle valutazioni e delle prove lo richiede.
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