Art. 98 · Indennità di funzione
Titolo XIII

Art. 98

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Indennità di funzione

In vigore dal 28 dic 2021
1. L'indennità di funzione spettante al personale dell'Area manageriale e alte professionalità è pari a quella prevista per il personale dell'Area manageriale alte professionale della Banca d'Italia e si compone di: a) parte base, riconosciuta a tutto il personale dell'Area, pari a una percentuale dello stipendio; b) maggiorazione, erogata - nel mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento - nelle misure stabilite dall'Agenzia, ai dipendenti: 1) che ricoprono le posizioni di Capo e Vice Capo Servizio e Capo e Vice Capo Divisione; 2) che rivestano incarichi professionali rilevanti, aventi carattere di stabilità. 2. L'anzidetta indennità non compete durante i periodi di aspettativa retribuita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-98