Art. 94 · Impiego del personale del Ministero della difesa
Titolo XII

Art. 94

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Impiego del personale del Ministero della difesa

In vigore dal 28 dic 2021
1. Ai sensi dell', comma 2, lettera e), del decreto-legge, il personale del Ministero della difesa può essere impiegato alle dipendenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dal decreto-legge. 2. Ai sensi di quanto disposto dall', comma 2, lettera e), del decreto-legge, i termini e le modalità per l'impiego del personale di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
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