Art. 90 · Interdizione perpetua dai pubblici uffici
Titolo XI

Art. 90

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Interdizione perpetua dai pubblici uffici

In vigore dal 28 dic 2021
1. Qualora il dipendente abbia riportato condanna, passata in giudicato, che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la cessazione dal servizio è dichiarata d'ufficio con effetto dalla data della sentenza, ovvero, per il dipendente sospeso cautelarmente, dalla decorrenza del provvedimento di sospensione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-90