Art. 87 · Cessazione a domanda per inabilità
Titolo XI

Art. 87

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Cessazione a domanda per inabilità

In vigore dal 28 dic 2021
1. Il dipendente il quale per infermità, disabilità o altri motivi di salute non sia più in grado di adempiere ai propri compiti può chiedere di cessare dal servizio per inabilità. 2. L'accertamento delle condizioni di salute è effettuato nei modi previsti dall' e la cessazione è disposta dal Direttore generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-87