Art. 85 · Collocamento a riposo d'ufficio
Titolo XI

Art. 85

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Collocamento a riposo d'ufficio

In vigore dal 28 dic 2021
1. Salvo diverse disposizioni di legge, il dipendente è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento del requisito anagrafico previsto dalla legge per la pensione di vecchiaia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-85