Art. 77 · Organo competente ad infliggere le sanzioni disciplinari
Titolo X

Art. 77

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Organo competente ad infliggere le sanzioni disciplinari

In vigore dal 28 dic 2021
1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Direttore generale, sentito il parere della Commissione di disciplina per le sanzioni previste dall', comma 1, lettere da b) a e). 2. I provvedimenti di sanzione sono comunicati, nel loro testo integrale e con le modalità di cui all', al dipendente. L'esito del procedimento è altresì comunicato al dipendente appartenente alle rappresentanze del personale o al dipendente da cui lo stesso si sia fatto assistere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-77