Art. 54 · Sistema di avanzamento - Criteri generali
Titolo VIII

Art. 54

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Sistema di avanzamento - Criteri generali

In vigore dal 28 dic 2021
1. Il sistema di avanzamento si articola in passaggi di segmento professionale e di livello economico. 2. Il passaggio al segmento professionale superiore a quello di inquadramento nell'Area manageriale e alte professionalità richiede il possesso dei requisiti individuati al presente articolo: a) da Esperto a Consigliere: almeno il livello 3, ovvero la permanenza di 5 anni nel segmento di Esperto; b) da Consigliere a Direttore: almeno il livello 7, con almeno 3 livelli maturati nel segmento di Consigliere. 3. Nell'Area operativa il passaggio al segmento professionale di Coordinatore richiede almeno il livello 5 nel segmento di Assistente. La progressione all'interno del segmento professionale di inquadramento avviene mediante l'attribuzione del livello economico immediatamente superiore a quello posseduto. 4. L'anno nel quale il dipendente è stato destinatario di un provvedimento disciplinare di gravità superiore alla censura (rimprovero scritto), ha ricevuto il giudizio di insufficienza ai sensi dell', ovvero si sono verificate interruzioni di servizio eccedenti i 240 giorni non è considerato ai fini della permanenza nel livello e nel segmento. 5. Il dipendente non è esaminabile per alcun avanzamento nell'anno successivo a quello non considerato utile ai fini della permanenza nel livello e nel segmento, fermo restando quanto previsto dall', comma 3.
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