Titolo VIII
Art. 54
54 / 129Sistema di avanzamento - Criteri generali
In vigore dal 28 dic 2021
1. Il sistema di avanzamento si articola in passaggi di segmento professionale e di livello economico.
2. Il passaggio al segmento professionale superiore a quello di inquadramento nell'Area manageriale e alte professionalità richiede il possesso dei requisiti individuati al presente articolo:
a) da Esperto a Consigliere: almeno il livello 3, ovvero la permanenza di 5 anni nel segmento di Esperto;
b) da Consigliere a Direttore: almeno il livello 7, con almeno 3 livelli maturati nel segmento di Consigliere.
3. Nell'Area operativa il passaggio al segmento professionale di Coordinatore richiede almeno il livello 5 nel segmento di Assistente.
La progressione all'interno del segmento professionale di inquadramento avviene mediante l'attribuzione del livello economico immediatamente superiore a quello posseduto.
4. L'anno nel quale il dipendente è stato destinatario di un provvedimento disciplinare di gravità superiore alla censura (rimprovero scritto), ha ricevuto il giudizio di insufficienza ai sensi dell', ovvero si sono verificate interruzioni di servizio eccedenti i 240 giorni non è considerato ai fini della permanenza nel livello e nel segmento.
5. Il dipendente non è esaminabile per alcun avanzamento nell'anno successivo a quello non considerato utile ai fini della permanenza nel livello e nel segmento, fermo restando quanto previsto dall', comma 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-54