Art. 47 · Aspettativa per motivi particolari
Titolo V

Art. 47

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Aspettativa per motivi particolari

In vigore dal 28 dic 2021
1. Per giustificati motivi di famiglia o personali il dipendente può, a domanda, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno. 2. Il Capo del Servizio responsabile delle risorse umane provvede sulla domanda entro 30 giorni e ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda stessa, di rinviarne l'accoglimento, ovvero di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. 3. L'aspettativa può, con provvedimento motivato, essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio. 4. Durante l'aspettativa il dipendente non ha titolo a retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-47