Art. 23 · Arco orario di normale operatività
Titolo IV

Art. 23

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Arco orario di normale operatività

In vigore dal 28 dic 2021
1. La prestazione lavorativa giornaliera, salvo quanto previsto dall', è resa nell'ambito dell'arco orario di normale operatività dei Servizi, fissata tra le 7.30 e le 18.45. 2. Eventuali prestazioni rese al di fuori dell'arco orario di normale operatività non sono utili a nessun fine, salvo che siano formalmente richieste o autorizzate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-23