Titolo IV
Art. 22
22 / 129Presidio delle esigenze operative
In vigore dal 28 dic 2021
1. Al fine di assicurare il presidio di specifiche esigenze operative e con riferimento al personale strettamente necessario a tal fine, fatte salve diverse disposizioni adottate dal Direttore generale, il Capo Servizio, ferma restando la fruizione delle flessibilità compatibili con le misure di presidio, può disporre:
a) la presenza in servizio del dipendente entro una certa ora in ingresso o fino a una certa ora in uscita, nei limiti della fascia di flessibilità in ingresso e della durata della prestazione minima giornaliera;
b) la collocazione dell'intervallo nei limiti dell'arco orario 12.40-14.40 e la sua durata nella misura prevista per il Servizio di appartenenza.
2. Nel disporre le misure di presidio, sono osservati criteri di rotazione tra il personale interessato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-22