Art. 20 · Lavoro straordinario
Titolo IV

Art. 20

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Lavoro straordinario

In vigore dal 28 dic 2021
1. Per il personale inquadrato nell'Area operativa, con riguardo alle prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro, è stabilito il limite generale di 200 ore annue, oltre il quale viene meno l'obbligo di effettuare le prestazioni medesime. In deroga a tale limite, possono essere richieste prestazioni straordinarie fino al limite legale delle 48 ore medie settimanali di cui all', comma 7. 2. Salvo quanto previsto in tema di banca delle ore e banca del tempo, per le prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro il personale di cui al comma 1 ha titolo al compenso per lavoro straordinario di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-20