Art. 18 · Responsabilità civile
Titolo III

Art. 18

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Responsabilità civile

In vigore dal 28 dic 2021
1. Il dipendente è responsabile dei danni arrecati all'Agenzia per fatti derivanti da inosservanza dei propri doveri, ovvero per negligenza o per errore non scusabile nell'adempimento dei propri compiti. 2. L'Agenzia può, in via cautelare, assoggettare a ritenuta la retribuzione del dipendente, ovvero tutto quanto possa a lui competere, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, in caso di cessazione dal servizio, qualora la responsabilità del dipendente medesimo e il danno dell'Agenzia siano stati da lui ammessi: ciò indipendentemente da ogni altra azione che l'Agenzia ritenesse di sperimentare per la tutela del proprio credito. 3. Ogniqualvolta la responsabilità sia stata ammessa dal dipendente, o accertata giudizialmente, e l'interessato non abbia provveduto, nel termine prefissogli, a versare la somma dovuta, l'Agenzia può esperire ogni azione per l'integrale recupero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-18