Titolo III
Art. 14
14 / 129Obblighi
In vigore dal 28 dic 2021
1. Il dipendente è tenuto a prestare la propria attività con diligenza, correttezza e spirito di collaborazione in conformità alle leggi e alle disposizioni interne, ad osservare l'orario di lavoro e ad assolvere tempestivamente i compiti attribuitigli attenendosi alle direttive di organizzazione e di indirizzo impartitegli. È tenuto altresì a mantenere in ogni circostanza un comportamento conforme alla dignità delle proprie funzioni.
2. Il dipendente è tenuto ad osservare il segreto nei termini di cui all', comma 7, del decreto-legge, e di quanto previsto dalle direttive di cui al comma 1 e dai disciplinari dell'Agenzia.
3. Nell'assolvimento dei propri compiti, il dipendente è, inoltre, tenuto a osservare le misure disposte dall'Agenzia in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui è destinatario, nonché a promuoverne la conoscenza e a vigilare sulla corretta applicazione delle misure anzidette da parte degli altri dipendenti.
4. Il dipendente deve inoltre:
a) coadiuvare e supplire altri dipendenti quando ne ricorra l'esigenza e svolgere temporaneamente, senza diritto a speciali compensi, mansioni diverse, anche di maggiore importanza rispetto a quelle normalmente svolte;
b) comunicare ogni mutamento di residenza e domicilio, nonché il recapito, ove possano essergli, ad ogni effetto, indirizzate comunicazioni d'ufficio;
c) dare notizia all'Agenzia di giudizi ed azioni che intenda eventualmente promuovere nei confronti di terzi, o che siano promossi da parte di terzi nei suoi confronti, in correlazione a fatti attinenti al servizio;
d) dare comunicazione all'Agenzia degli interessi economico-finanziari e non, propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il 3° grado o affini entro il 2°, comunque coinvolti nell'attività o nelle decisioni inerenti all'ufficio, allorquando siano suscettibili di determinare situazioni di conflitto anche solo apparente. Inoltre, con riferimento alle medesime situazioni, nello svolgimento delle proprie funzioni il dipendente si astiene dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni, nonché dal compiere atti al riguardo.
5. I compensi e rimborsi di spesa corrisposti dallo Stato o da altri enti o soggetti ai dipendenti dell'Agenzia per prestazioni rese in tale qualità, su incarico, su designazione o su autorizzazione dell'Agenzia, devono essere riversati alla stessa o incamerati direttamente da questa, salvo fattispecie particolari valutate dal Direttore generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-14