Art. 13 · Inserimento nel ruolo dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto-legge
Titolo II

Art. 13

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Inserimento nel ruolo dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto-legge

In vigore dal 28 dic 2021
Inserimento nel ruolo dell'Agenzia, ai sensi dell', comma 9, del decreto-legge 1. Con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, è stabilito il numero dei posti messi a disposizione per il personale, appartenente a pubbliche amministrazioni, di cui all', comma 2, lettera b), del decreto-legge, da inquadrare nel ruolo del personale dell'Agenzia nel limite del 50% della dotazione organica complessiva a seguito di specifiche procedure selettive. 2. La selezione di cui al comma 1, fermo restando il possesso dei requisiti generali di assunzione previsti all', è effettuata da una Commissione nominata dal Direttore generale, composta dal Capo del Servizio responsabile delle risorse umane, o da un suo delegato, e da altri dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalità, mediante un colloquio che, tenendo conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, sia volto a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti dagli specifici segmenti professionali. Ai componenti della Commissione di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, indennità o altri emolumenti comunque denominati. 3. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono stabiliti gli ambiti disciplinari oggetto della selezione, i criteri e i relativi punteggi attribuibili, nonché il termine per la presentazione delle candidature. 4. Con provvedimento del Direttore generale, il personale selezionato viene inquadrato nel segmento di destinazione al livello economico pari o immediatamente superiore allo stipendio percepito all'atto dell'inquadramento. 5. Agli inquadramenti del personale di cui all', comma 8, lettera b), del decreto-legge, fermo restando il possesso dei requisiti generali di assunzione previsti all', si procede secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4.
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