Art. 126 · Assistenza sanitaria
Titolo XV

Art. 126

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Assistenza sanitaria

In vigore dal 28 dic 2021
1. Le condizioni di assistenza sanitaria del personale dell'Agenzia vengono stabilite con provvedimento del Direttore generale sulla base di quelle previste per il personale della Banca d'Italia, ivi incluso il termine iniziale di decorrenza della nuova polizza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-126