Art. 124 · Disposizioni oggetto di negoziazione
Titolo XV

Art. 124

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Disposizioni oggetto di negoziazione

In vigore dal 28 dic 2021
1. Ai sensi dell', comma 2, lettera m), del decreto-legge, e tenuto conto che per il personale di ruolo è previsto un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito, possono essere oggetto di revisione per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale, compatibilmente alle esigenze di funzionamento dell'Agenzia e alle funzioni di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico, le disposizioni contenute nel presente regolamento in materia di: a) articolazione dell'orario di lavoro, di cui agli articoli da 19 a 32; b) tipologie e criteri per la concessione di congedi e aspettative, di cui agli articoli da 33 a 48; c) modalità per la formazione professionale, di cui all'. 2. Potrà altresì essere oggetto di negoziazione il sistema di welfare aziendale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-124