Titolo XIV
Art. 116
116 / 129Inquadramento una tantum nel ruolo dell'Agenzia
In vigore dal 28 dic 2021
1. Ai fini della tutela delle informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, l'inquadramento una tantum del personale di cui all', comma 8, lettera a), del decreto-legge, è effettuato, secondo i termini di cui all', comma 9, del decreto-legge, da una Commissione ad hoc presieduta dall'Autorità delegata di cui all' della legge 3 agosto 2007, n. 124, composta dal Direttore generale e dal Vice Direttore generale dell'ACN e assistita, con funzione di Segretario, dal Responsabile della funzione risorse umane dell'Agenzia.
2. L'inquadramento in ciascuno dei segmenti di cui agli , e nei corrispondenti livelli economici, è effettuato, ai sensi degli , comma 1, e 17, comma 9, del decreto-legge, tenendo conto della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestite quali risultano dalle informazioni di servizio inerenti l'attività lavorativa svolta nell'ambito degli Organismi di cui agli della legge n. 124 del 2007.
3. Rientrano tra le informazioni di cui al comma 2, in particolare, quelle relative all'assunzione, ai titoli di studio posseduti, alle competenze professionali maturate, all'anzianità di servizio, al grado rivestito, alle funzioni svolte e agli incarichi ricoperti, alle progressioni di carriera ed eventuali premi e riconoscimenti per meriti inerenti al servizio, nonché ogni altra informazione utile a definire l'inquadramento.
4. Al fine di favorire il corretto avvio dell'operatività dell'Agenzia, in particolare nella fase della sua strutturazione iniziale, nonché di garantirne la necessaria stabilità e autonomia tecnica, in sede di prima attuazione delle disposizioni di cui agli , comma 1, lettera c), e 5, comma 3, del decreto-legge, i soggetti nominati direttore generale e vice direttore generale dell'Agenzia sono inquadrati, previo consenso, ai sensi dell' del decreto-legge, nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui all', comma 2, lettera a), del decreto-legge, tra le figure di dirigenza generale nel segmento professionale corrispondente al livello dirigenziale generale, ricoprendo due delle otto posizioni previste dall', comma 4, del decreto-legge, e comunque nei limiti delle risorse di cui all' del decreto-legge. Contestualmente, cessano dall'appartenenza alle amministrazioni ed enti di provenienza. Il Direttore generale in quanto organo dell'Agenzia è posto, per la durata del mandato, in posizione di fuori ruolo e la relativa posizione resta conseguentemente indisponibile per la durata dell'incarico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-116