Art. 114 · Trattamento spettante al personale trasferito
Titolo XIII

Art. 114

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Trattamento spettante al personale trasferito

In vigore dal 28 dic 2021
1. Al personale trasferito d'ufficio ad altra residenza di servizio compete il trattamento di trasferimento previsto per il personale della Banca d'Italia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-114