Titolo XIII
Art. 114
114 / 129Trattamento spettante al personale trasferito
In vigore dal 28 dic 2021
1. Al personale trasferito d'ufficio ad altra residenza di servizio compete il trattamento di trasferimento previsto per il personale della Banca d'Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-114