Art. 109 · Modalità di erogazione delle competenze
Titolo XIII

Art. 109

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Modalità di erogazione delle competenze

In vigore dal 28 dic 2021
1. Gli emolumenti sono corrisposti posticipatamente. 2. A valere sugli emolumenti stabiliti in misura annua, vengono erogati nell'anno importi mensili; nel mese di dicembre è erogata una tredicesima mensilità dello stipendio e dell'assegno di reggenza. 3. Gli emolumenti sono determinati, salvo specifiche previsioni, sulla base dell'inquadramento in essere alla fine del mese di riferimento. 4. Il trattamento economico del personale decorre dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni e la corresponsione dell'importo mensile della retribuzione relativo al mese di inizio delle prestazioni viene effettuata entro il mese successivo. 5. Il personale che cessa dal servizio ha titolo alle competenze fino all'ultimo giorno di servizio prestato. Per il personale deceduto vengono attribuite, per la restante parte del mese in cui è avvenuta la cessazione dal servizio, le seguenti voci del trattamento economico: stipendio, indennità di residenza, assegno di reggenza, indennità di funzione parte base, assegno per il nucleo familiare. 6. Il conguaglio fra quanto percepito e le spettanze fino alla data di cessazione dal servizio viene di norma effettuato nel bimestre successivo al mese di cessazione, anche per gli emolumenti la cui corresponsione sarebbe prevista in un momento successivo.
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