Art. 6 · Vice Direttore generale dell'Agenzia
Titolo II

Art. 6

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Vice Direttore generale dell'Agenzia

In vigore dal 28 dic 2021
1. Il Vice Direttore generale di cui all', comma 3, del decreto-legge coadiuva il direttore generale nella direzione dell'Agenzia. Sulla base di apposito provvedimento del direttore generale, svolge le funzioni attribuitegli, sovrintende e coordina i Servizi e le altre articolazioni dell'Agenzia, indicate nel medesimo provvedimento. 2. Il Vice Direttore generale svolge altresì le funzioni vicarie per i casi di assenza o impedimento del direttore generale. 3. Sulla base di specifica delega del direttore generale, il Vice Direttore generale può presiedere il Nucleo per la cybersicurezza (NCS), il Tavolo Perimetro, il Comitato tecnico di raccordo (CTR) e il Comitato tecnico-scientifico (CTS), istituiti presso l'Agenzia. 4. Con apposito provvedimento, adottato ai sensi dell', comma 5, il Direttore generale istituisce una o più articolazioni a diretto supporto del Vice Direttore generale per supportarlo nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 5. Il Direttore generale, con proprio provvedimento, individua un Capo Servizio al quale, in caso di assenza o impedimento del Vice Direttore generale, sono attribuite le funzioni vicarie. 6. Il trattamento economico del Vice direttore generale è disciplinato nell'ambito del regolamento di cui all', comma 1, del decreto-legge.
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