Art. 17 · Attuazione
Titolo III

Art. 17

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Attuazione

In vigore dal 28 dic 2021
1. In sede di prima applicazione, sino al raggiungimento della dotazione organica complessiva prevista dall', comma 4, del decreto-legge, l'organizzazione dell'Agenzia definita dal presente regolamento, con particolare riferimento alle modalità di attivazione delle articolazioni di cui agli , viene progressivamente disposta, con provvedimento del direttore generale, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;223#art-17