Art. 34 · Collegio dei revisori dei conti
Titolo VI

Art. 34

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Collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 25 dic 2021
1. Fermo restando quanto disposto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell', comma 1, del decreto-legge, il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione contabile e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche fornendo pareri su richiesta dell'organo di vertice sugli atti posti in essere dall'Agenzia al fine di garantire la conformità degli stessi alla normativa di riferimento. 2. Il Collegio svolge il controllo di competenza in conformità a quanto previsto dall' del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e redige le relazioni da allegare agli schemi del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio, di cui agli , comma 6, lettera e), e 29, comma 3, nelle quali sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.
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