Art. 33 · Organismo indipendente di valutazione
Titolo VI

Art. 33

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Organismo indipendente di valutazione

In vigore dal 25 dic 2021
1. Per quanto concerne la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), si rinvia a quanto disposto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell', comma 1, del decreto-legge. 2. Nel corso dell'esercizio finanziario i Servizi e le articolazioni dell'Agenzia inoltrano all'OIV, per i profili di competenza, gli atti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività dell'organismo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;222#art-33