Art. 12 · Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Capo II

Art. 12

12 / 36

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

In vigore dal 25 dic 2021
1. L'Agenzia redige il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, in modo da esplicitare gli obiettivi in coerenza con quelli definiti nei documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa, così da consentire la successiva rilevazione dei risultati, in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2012.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;222#art-12