Art. 4 · Individuazione del personale

Art. 4

4 / 11

Individuazione del personale

In vigore dal 2 feb 2022
1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione della Presidenza, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del Codice. 2. Il RUO individua gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, nonché i collaboratori tecnici e amministrativi, sia del RUP, sia degli incaricati, nell'ambito del personale in servizio, di norma, nella stessa unità organizzativa, salvo la necessità di avvalersi di specifiche competenze non presenti nell'ambito della medesima unità organizzativa. 3. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che, in relazione allo svolgimento di funzioni tecniche, sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nè ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative. 4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati qualora, successivamente all'adozione dei provvedimenti di nomina, il personale risulti destinatario di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero qualora risulti destinatario di provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, o qualora sia interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. 5. Nel provvedimento di individuazione del personale, di cui ai commi 1 e 2, è dato atto del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del personale, valutate in relazione alla complessità tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-11-18;239#art-4