Art. 5
5 / 7Giudizio complessivo
In vigore dal 3 nov 2021
1. Successivamente all'integrazione del giudizio, Il Consiglio di amministrazione del Ministero attribuisce al valutato uno dei seguenti giudizi complessivi:
a) insufficiente, corrispondente a un punteggio inferiore a 70 punti su 100;
b) sufficiente, corrispondente a un punteggio di 70 punti su 100;
c) discreto, corrispondente a un punteggio di 75 punti su 100;
d) buono, corrispondente a punteggio di 80 punti su 100;
e) distinto, corrispondente a un punteggio di 85 punti su 100;
f) ottimo, corrispondente a punteggio di 90 punti su 100;
g) eccellente, corrispondente a un punteggio di 95 punti su 100;
h) eccezionale, corrispondente a un punteggio di 100 punti su 100.
2. Nella motivazione del giudizio complessivo, il Consiglio di amministrazione indica i settori di attività per i quali si riconosce maggiore attitudine e gli aspetti del profilo professionale e del servizio reso suscettibili di specifico apprezzamento. In caso di attribuzione di un giudizio complessivo pari o inferiore a «buono», il Consiglio di amministrazione indica le attività e gli aspetti del profilo professionale suscettibili di miglioramento.
3. Il giudizio complessivo di «eccezionale» di cui al comma 1, lettera h), è attribuito con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di amministrazione, indicando espressamente i risultati di assoluta straordinarietà obiettivamente rilevati e documentati, conseguiti in situazioni nelle quali il funzionario è stato investito di dirette responsabilità, con particolare riguardo al servizio all'estero.
4. Il Consiglio di amministrazione fornisce una specifica e fattuale indicazione dei motivi che hanno condotto a un giudizio complessivo inferiore alla somma dei punteggi parziali attribuiti dai valutatori di primo e secondo grado.
5. Il funzionario valutato prende conoscenza del giudizio complessivo, unitamente al restante contenuto della scheda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-08-02;145#art-5