Art. 19 · Struttura tecnica permanente
Capo II

Art. 19

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Struttura tecnica permanente

In vigore dal 22 dic 2023
1. Presso l'Organismo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, competente per le attività istruttorie propedeutiche all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 2. La Struttura tecnica è formata da un contingente di quattro unità di personale di livello non dirigenziale, individuato nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero, assegnato dal Direttore generale comunicazione, risorse umane e contenzioso su proposta dell'Organismo. 3. Il responsabile della Struttura tecnica permanente è nominato dall'Organismo nell'ambito del contingente del personale assegnato alla Struttura e deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche come espressamente previsto dall', comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-07-29;128#art-19