Art. 10
10 / 14Tempi di avvio e conduzione dei progetti immediatamente eseguibili
In vigore dal 31 mar 2021
1. Il soggetto beneficiario adotta la determina a contrarre entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della somma di cui all', comma 1, lettera a).
2. Il soggetto beneficiario comunica al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie la data di ricevimento delle risorse e l'avvio dell'intervento, allegando un cronoprogramma dettagliato, con le date delle varie fasi.
3. Con cadenza quadrimestrale il soggetto beneficiario presenta al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il rendiconto delle attività svolte e del rispetto del cronoprogramma.
4. Ciascun progetto immediatamente eseguibile è appaltato e realizzato entro due anni dalla data nella quale la relativa somma, di cui all', comma 1, lettera a), entra nella effettiva disponibilità del soggetto beneficiario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-02-04;34#art-10