Art. 1 · Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Art. 1

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Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

In vigore dal 31 mar 2021
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto l', comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole di cui all'allegato «A» annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visti gli ultimi due periodi del citato , comma 553, che prevedono che i criteri e le modalità di erogazione delle predette risorse siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e che il Fondo sia ripartito, tra i Comuni destinatari, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata; Visto il citato allegato «A» richiamato dall'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall', comma 238, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che indica gli ambiti territoriali ai fini dell'individuazione delle isole minori; Ritenuto di individuare nei comuni delle isole minori, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, i soggetti legittimati a chiedere il finanziamento dei sopra richiamati progetti; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 27 luglio 2020; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2020; Considerato che la norma, di cui all', comma 553, ancorchè faccia riferimento in senso non tecnico a progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio, ha tuttavia lo scopo di finalizzare i contributi alla realizzazione delle opere, come emerge anche dalla denominazione del Fondo che fa riferimento esplicito ad investimenti; Considerato, altresì, che l'ordinamento vigente risulta ispirato al criterio, rispondente a finalità di contenimento della spesa pubblica, secondo il quale la progettazione di un'opera non può andare disgiunta da una concreta ed immediata possibilità di realizzazione, non potendo neppure considerarsi vantaggio comunque conseguito dall'amministrazione l'acquisizione del progetto disgiunta da una concreta ed effettiva possibilità di realizzazione, come da costante giurisprudenza della Corte dei conti; Considerato, inoltre, che la possibilità di ammettere al finanziamento la sola progettazione, per tutte le annualità, deve essere controbilanciata da previsioni che consentano di recuperare le risorse, ove alla progettazione non segua, in un determinato arco pluriennale, l'avvio delle relative opere; Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Adotta il seguente regolamento: Fondo di cui all', comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 1. Il Fondo istituito dall', comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito denominato «Fondo», è prioritariamente destinato al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili finalizzati allo sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori di cui all'allegato «A», annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. 2. Per l'annualità 2020, ove i soggetti beneficiari non abbiano interventi immediatamente eseguibili, può essere, altresì, finanziata, la progettazione di interventi destinati alle medesime finalità, da realizzarsi a valere sulle successive annualità del Fondo o su altre fonti di finanziamento.
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