Art. 3
3 / 12Disposizioni in materia di misurazione e valutazione della performance
In vigore dal 29 gen 2021
Disposizioni in materia di misurazione
e valutazione della performance
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce e adotta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il sistema per la misurazione e la valutazione della performance delle proprie strutture, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale, con il quale sono individuati le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'andamento della performance.
2. La valutazione della performance organizzativa e individuale si svolge con cadenza annuale tramite il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al comma 1, differentemente articolato per il personale dirigenziale e per quello appartenente alle categorie A) e B) del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il sistema contiene la previsione delle procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema stesso e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
4. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta secondo le modalità definite nel presente regolamento e nel sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al comma 1 e in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento della funzione pubblica qualora questi ultimi siano compatibili con la peculiarità dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la specificità delle relative funzioni istituzionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-12-28;185#art-3