Art. 2 · Ministro, vice Ministri, Sottosegretari di Stato e Uffici di diretta collaborazione
Capo I

Art. 2

Abrogato2 / 15

Ministro, vice Ministri, Sottosegretari di Stato e Uffici di diretta collaborazione

In vigore dal 4 gen 2024
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 27 OTTOBRE 2023, N. 198

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-12-23;191#art-2