Art. 2
2 / 5Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore trasporti
In vigore dal 14 gen 2021
Individuazione degli attivi di rilevanza strategica
nel settore trasporti
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all' del decreto-legge, le reti e gli impianti di rilevanza strategica per il settore dei trasporti sono individuati nelle grandi reti e impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire i principali collegamenti transeuropei, e nei relativi rapporti convenzionali, come individuati dal comma 2.
2. Sono inclusi nelle reti e negli impianti di cui al comma 1:
a) porti di interesse nazionale;
b) aeroporti di interesse nazionale;
c) spazioporti nazionali;
d) rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti trans-europee;
e) gli interporti di rilievo nazionale;
f) reti stradali e autostradali di interesse nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-12-23;180#art-2