Art. 4
4 / 17Beni e rapporti nel settore dell'acqua
In vigore dal 14 gen 2021
1. Nel settore dell'acqua, i beni e i rapporti di cui all' sono i seguenti:
a) le infrastrutture critiche, fisiche o virtuali, che garantiscono la continuità dei servizi di captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione e fornitura all'ingrosso di acqua potabile destinata al consumo umano e di acque destinate all'uso irriguo, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
b) le tecnologie critiche impiegate nella gestione delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lettera a), ivi comprese quelle destinate a migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle reti idriche, dell'approvvigionamento e del trattamento idrico e dei processi depurativi;
c) le attività economiche di rilevanza strategica svolte nel settore di cui al presente articolo, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-12-18;179#art-4