Art. 6 · Ufficio stampa
Capo I

Art. 6

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Ufficio stampa

In vigore dal 29 dic 2020
1. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell' della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro. 2. Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422. 3. Il Ministro, ai sensi dell' della legge 7 giugno 2000, n. 150, può nominare un Portavoce, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Ove autorizzato dal Ministro, il Capo dell'Ufficio stampa svolge anche le predette funzioni di Portavoce.
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