Art. 8
8 / 14Segreterie dei sottosegretari di Stato
In vigore dal 29 dic 2020
1. Le segreterie dei sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi sottosegretari.
2. I capi segreteria e i segretari particolari dei sottosegretari di Stato sono nominati dal Ministro, su proposta dei sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.
3. Alla segreteria di ciascuno dei sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria e al segretario particolare, sono assegnate fino a un massimo di sei unità di personale, scelte tra dipendenti del Ministero o di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; due di tali unità possono essere nominate tra estranei all'amministrazione, nell'ambito dei contingenti fissati all', comma 3, assunti con contratto a tempo determinato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-09-30;165#art-8