Art. 2 · Uffici di diretta collaborazione

Art. 2

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Uffici di diretta collaborazione

In vigore dal 29 dic 2020
1. Gli Uffici di diretta collaborazione svolgono compiti di supporto al Ministro e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro: a) l'Ufficio di gabinetto; b) l'Ufficio legislativo; c) l'Ufficio stampa; d) la Segreteria del Ministro; e) la Segreteria tecnica del Ministro; f) le Segreterie dei sottosegretari di Stato. 3. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e legislativo. 4. I titolari degli Uffici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e) ed f) sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del proprio mandato e possono essere da questi revocati dall'incarico in qualsiasi momento.
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