Art. 9 · Modalità di trasmissione degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici
Capo III

Art. 9

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Modalità di trasmissione degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici

In vigore dal 5 nov 2020
Modalità di trasmissione degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici 1. Entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta iscrizione nell'elenco di cui all', comma 2-bis), del decreto-legge, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, nonché quelli privati ivi inclusi, trasmettono, rispettivamente, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione e al Ministero dello sviluppo economico, gli elenchi di beni ICT di cui all', comma 2, lettera b), del decreto-legge, comprensivi della descrizione dell'architettura e della componentistica predisposta secondo il modello di cui all', nonché dell'analisi del rischio. La trasmissione degli elenchi di beni ICT avviene per il tramite di una piattaforma digitale costituita presso il DIS anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione delle crisi cibernetiche affidate al NSC, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per l'aggiornamento degli elenchi di beni ICT e del modello di cui all', comma 1. 2. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministero dello sviluppo economico, per i profili di rispettiva competenza, accedono alla piattaforma di cui al comma 1 ai fini dello svolgimento delle attività di ispezione e verifica previste dall', comma 6, lettera c), del decreto-legge, nonché dei compiti di cui all', comma 12, del decreto-legge. 3. In relazione alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato di cui all', comma 6, lettera c), del decreto-legge, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione accede alla piattaforma di cui al comma 1 limitatamente alle informazioni necessarie, individuate ai sensi dell', comma 2, per lo svolgimento dei compiti previsti dall', comma 12, del decreto-legge. 4. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accede per il tramite della piattaforma digitale di cui al comma 1 agli elenchi di cui all', comma 2, lettera b), del decreto-legge, e fornisce alla stessa piattaforma gli elenchi di pertinenza del Ministero.
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