Art. 5 · Elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro
Capo II

Art. 5

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Elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro

In vigore dal 5 nov 2020
1. Le amministrazioni di cui all', comma 2, in relazione ai settori di attività di competenza, predispongono, per la sottoposizione al CISR ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 2, una lista di soggetti individuabili ai sensi dell', e la trasmettono al CISR tecnico. 2. L'elencazione dei soggetti è contenuta in un atto amministrativo, adottato e periodicamente aggiornato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, ai sensi dell', comma 2-bis, del decreto-legge. 3. La comunicazione di cui all', comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge, è effettuata dal DIS entro trenta giorni dall'avvenuta iscrizione di ciascun destinatario nell'elenco di cui al comma 2. Nella comunicazione vengono indicati la funzione essenziale o il servizio essenziale in relazione al cui espletamento il soggetto è stato incluso nell'elenco, informandone le amministrazioni di cui all', comma 2. Dell'avvenuta iscrizione è data altresì comunicazione da parte del DIS alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per i soggetti pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, e al Ministero dello sviluppo economico, per quelli privati. L'elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è altresì comunicata dal DIS all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
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