Art. 3
3 / 17Ambito soggettivo
In vigore dal 23 nov 2024
1. Possono chiedere, secondo le disposizioni di cui al presente decreto, l'anticipo TFS/TFR, non ancora liquidato dall'ente erogatore, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione in quota 100, ai sensi dell' del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al trattamento di pensione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Note all'articolo
- Il Decreto 23 settembre 2024 (in G.U. 08/11/2024, n. 262) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'ambito di applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2020, n. 51, deve intendersi esteso, ai sensi dell'art. 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, anche al personale che accede alla pensione anticipata con un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianita' contributiva minima di 41 anni (cd «quota 103»)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-04-22;51#art-3