Art. 17 · Disposizioni finali

Art. 17

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Disposizioni finali

In vigore dal 30 giu 2020
1. Il gestore provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del Fondo, nell'ambito e nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, dall'Accordo quadro e dalla convenzione di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge. 2. L'INPS e gli altri enti erogatori si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, provvedendo alle attività indicate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 aprile 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 1062
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