Art. 14
14 / 17Estinzione anticipata
In vigore dal 30 giu 2020
1. Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR alla banca, con oneri a proprio carico.
2. Entro quindici giorni lavorativi, la banca comunica al soggetto finanziato l'importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire.
3. Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione dell'anticipo TFS/TFR con il pagamento dell'importo dovuto da parte del soggetto finanziato, la banca comunica all'ente erogatore l'avvenuta estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR e, conseguentemente, sono automaticamente adeguate le garanzie.
4. Ai fini del perfezionamento dell'operazione è riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all'importo rimborsato in anticipo, in caso di estinzione anche parziale, nella misura massima stabilita nell'Accordo quadro.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-04-22;51#art-14