Art. 4 · Uffici di diretta collaborazione
Capo II

Art. 4

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Uffici di diretta collaborazione

In vigore dal 13 set 2019
1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione: a) Segreteria del Ministro; b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato; c) Gabinetto del Ministro; d) Ufficio legislativo; e) Ispettorato generale; f) Ufficio comunicazione e stampa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-19;100#art-4