Art. 14 · Disposizioni finanziarie
Capo IV

Art. 14

14 / 15

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 2 gen 2026
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi dell', comma 6, in favore dei vice capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all', comma 1, lettere c) e d), e del vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all', comma 1, lettera e) nonché del capo della segreteria del Capo di Gabinetto di cui all', comma 5-bis, il rispetto del principio dell'invarianza della spesa resta assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'amministrazione giudiziaria, un numero di sei incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-19;100#art-14